Come fare per – Comune di Macomer https://www.comune.macomer.nu.it Un nuovo sito targato WordPress Thu, 24 May 2018 08:00:28 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Accesso agli atti https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/accesso-agli-atti/ Thu, 24 May 2018 08:00:28 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1133 L’accesso agli atti amministrativi è un diritto previsto dalla Legge 241/90 (modificata con la 15/2005). Per lo stesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione di documenti amministrativi o di estrarne copia pagando il solo costo della stessa. Si intende per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Finalità
Il fine dell’accesso agli atti è principalmente quello di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e soprattutto la trasparenza dell’attività amministreativa di un ente pubblico.

Interessati
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Accesso ai procedimenti in corso
Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell’atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l’avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall’amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall’amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all’esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.

Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall’Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare prima della decisione finale.

Documenti esclusi dal diritto di accesso
Il diritto di accesso è escluso:

  • per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801xx, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  • nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  • nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi elencati sopra, sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale condizione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

  • quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12xxi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
  • quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  • quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
  • all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  • quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi
  • soggetti cui si riferiscono;
  • quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Ricorso in caso di mancata risposta o diniego
Chiunque abbia diritto ai sensi di legge ad esercitare il diritto di accesso e di presa visione degli atti, in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso entro 30 giorni dall’invio della stessa al protocollo del Comune, l’interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale. Entro i 30 giorni l’interessato può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso al difensore civico comunale (quando presente) il quale si attiverà presso la struttura comunale per verificare i motivi per cui non è stato dato corso all’accesso e per l’eventuale ammissione all’accesso richiesto.

documenti allegati
Accesso agli atti – Estrazione
Accesso agli atti – Presa visione

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Autocertificazione https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/autocertificazione/ Thu, 24 May 2018 07:52:20 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1127 Autocertificazione
L’Autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

Certificazione Anagrafica
L’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrative” prevede i dati per i quali si può ricorrere all’autocertificazione:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio;
  • posizione obblighi militari;
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • esami sostenuti;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione
  • dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
  • amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tutte le dichiarazioni hanno validità sei mesi, tranne quelle relative:

  • al luogo e alla data di nascita;
  • alla nascita del figlio;
  • al decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • al titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
  • al titolo di studio o alla qualifica professionale posseduta;
  • al codice fiscale o alla partita IVA;
  • allo stato di disoccupazione;
  • alla qualità di pensionato e/o categoria di pensione.

Per l’autocertificazione può essere utilizzato un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione della firma.

Atti Notori
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato non compresi nel precedente elenco, sono comprovati, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 comma 3 D.P.R. 445/2000). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato alla presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000). Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.47 comma 2 D.P.R. 445/2000). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale (art.19 D.P.R. 445/2000). Per l’autocertificazione può essere utilizzato un modulo prestampato o un semplice foglio senza autenticazione della firma.

Attenzione: l’autentica della firma non serve se la dichiarazione è inserita, richiamata o collegata ad una domanda e potrà essere firmata di fronte al funzionario competente a riceverla oppure spedita con allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

documenti allegati
Dichiaraz. sostitutiva atto di notorietà di chi non sa o non può firmare (Art. 4, D.P.R.445/2000)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47, D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46, D.P.R. 445/2000)

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Rilascio Carta d’identità ai minorenni https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/rilascio-carta-didentita-ai-minorenni/ Wed, 23 May 2018 09:46:41 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1064 Il Comune di Macomer, nel quadro di un progetto statale di adeguamento dei documenti di identità ai più avanzati standard internazionali di sicurezza è ora tenuto al rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) ai cittadini residenti di qualsiasi età.

La nuova Carta di Identità Elettronica, che non viene piu’ prodotta dagli uffici comunali ma dal Ministero dell’ Interno, è un documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.

La CIE reca una foto in bianco e nero stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla contraffazione.

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Oltre all’impiego a fini identificativi, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

La Carta è spedita dal Ministero direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, 10 anni per i maggiorenni.

Il costo della carta è di 22 euro, buona parte dei quali (€ 16.79) vengono incassati dallo Stato.

Al fine di favorire la completa realizzazione del progetto, il Ministero ha imposto ai Comuni sperimentatori l’ abbandono della modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo, ”salvo i casi di urgenza reale e motivata segnalati dal richiedente” che dovranno essere dichiarati sotto la responsabilità personale.

Fotografie
Per la richiesta di rilascio della C.I.E. il cittadino dovrà presentarsi personalmente allo sportello, munito di una fotografia formato tessera.

Una nota del Ministero dell’Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico- qualitative delle fotografie per i documenti d’identità:

Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • risalire a non più di sei mesi prima
  • avere una larghezza di 35-40 mm
  • riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
  • essere a fuoco e nitide
  • essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.
  • mostrare la persona che guarda direttamente l’obiettivo
  • mostrare il colore della carnagione in modo naturale
  • possedere sufficiente luminosità e contrasto
  • essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione.
  • avere un colore neutro
  • mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili – senza capelli che li coprano
  • mostrare la persona faccia a faccia con l’obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo chiaro
  • essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
  • essere scattate con un’illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla faccia o occhi rossi.
  • le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.
  • devono mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti – indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li possedete)
  • assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.
  • non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.
  • mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate l’obiettivo con un’espressione neutra e la bocca chiusa.

Validità per l’espatrio
I minori italiani possono avere una Carta di Identità valida per l’espatrio se non sono nelle condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto.

Per avere la Carta valida per l’espatrio occorre il consenso scritto di entrambi i genitori. In mancanza del consenso di un genitore occorre l’autorizzazione del giudice tutelare.

Se entrambi i genitori accompagnano il ragazzo il consenso può essere espresso davanti all’Ufficiale di Anagrafe. Se il ragazzo viene accompagnato da un solo genitore occorre presentare il consenso scritto dell’altro genitore, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento. Il consenso va espresso su un modello in distribuzione presso le Anagrafi o presso URP – (Ufficio Relazioni con il pubblico).

Sulla Carta d’Identità valida per l’espatrio, non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella Carta d’Identità non valida per l’espatrio compare la dicitura ‘non valida per l’espatrio’.

Anche se tra i Paesi che hanno aderito al trattato di Schengen (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Belgio, Olanda. Germania, Austria) normalmente non vengono fatti controlli alle frontiere, è bene comunque avere con sè un documento valido per l’estero.

La Carta d’Identità consente l’espatrio nei seguenti Paesi:

  • Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
  • Egitto (la carta deve avere validità residua di tre mesi dalla data di ingresso; si consiglia di portare con sè due fototessere per il visto);
  • Marocco, Tunisia, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato);

Gli accordi internazionali fra l’Italia e gli altri Paesi possono cambiare. Prima di partire è consigliabile:

  • contattare l’Ufficio Passaporti della Questura;
  • oppure visitare il sito della Polizia di Stato;
  • oppure consultare il sito Viaggiare Sicuri;
  • oppure informarsi presso i Consolati esteri in Italia.

Quando si rinnova

  • Alla scadenza:a partire dal 180° giorno prima della scadenza.
  • Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento, che può essere richiesto all’Anagrafe. In caso di smarrimento è dovuto il pagamento del doppio dei diritti di rilascio.
  • Per deterioramento:occorre portare all’Anagrafe la Carta di Identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio. Anche in questo caso è dovuto il pagamento del doppio dei diritti di rilascio.
  • Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisizione della cittadinanza italiana.

Lo sportello dell’ ufficio per il rilascio di documentazione amministrativa e per le informazioni relative è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Il lunedì e il martedì è aperto anche di pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Requisiti
Nessuno.

Costi del procedimento
€ 22,00

Normativa di riferimento

  • T.U.L.P.S. (Regio Decreto numero 773/1931).
  • Regio Decreto 06.05.1940, numero 635, articoli 288 – 294.
  • Legge 18.02.1963, numero 224.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, numero 1656.
  • Legge 21.11.1967, numero 1185.
  • Legge 04.04.1977, numero 127.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 06.08.1974, numero 649.
  • Legge 28.02.1990, numero 39, articolo 6.
  • Legge 15.05.1997, numero 127.
  • Legge 06.08.2008, numero 133.

Documenti da presentare

  • domanda firmata da un genitore su modulo fornito dall’Ufficio;
  • tre fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro;
  • per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno (o carta di soggiorno);
  • in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
  • per i minori sotto tutela: occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione riguardante la tutela.

Incaricato
Ufficiale d’Anagrafe

Tempi complessivi
Emissione entro il primo giorno lavorativo successivo.

Note
Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a presentarsi all’Anagrafe, può richiedere di usufruire dei ‘Servizi Anagrafici a Domicilio’. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all’Anagrafe con la documentazione richiesta e firmare una richiesta in cui sottoscrive l’esistenza dell’impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al suo domicilio per consegnare la Carta e raccogliere le firme.

 

documenti allegati
Istanza e atto di assenso all’espatrio di minore

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Richiesta di inserimento Albo scrutatori volontari https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/richiesta-di-inserimento-albo-scrutatori-volontari/ Wed, 23 May 2018 09:42:50 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1061 I cittadini residenti, in possesso dei requisiti di legge, nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE, possono presentare il modello di richiesta iscrizione nell’albo degli scrutatori di seggio elettorale, condizione necessaria per essere designati a svolgere le funzioni di scrutatore, all’interno dei seggi, in occasione delle consultazioni elettorali.

Non possono esercitare tale funzione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  • gli appartenenti alle forze armate, in attività di servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Inoltre occorre:

  • non trovarsi nella condizione di non essersi presentato senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
  • non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 570/60 e dall’articolo 104, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 361/57.

L’iscrizione permane fino:

  • alla cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
  • alla richiesta scritta di cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi da parte dell’interessato, previa compilazione dell’apposito modulo entro il mese di dicembre.

L’iscrizione non va rinnovata annualmente.

Requisiti
Occorre essere elettore del Comune, aver assolto agli obblighi scolastici, avere un’età inferiore ai 70 anni.

Costi del procedimento
Non è previsto alcun costo.

Normativa di riferimento

  • Legge 30/04/1999, numero 120, articolo 9
  • Legge 8/3/1989, numero 95

Termini per la presentazione
La domanda di iscrizione va presentata entro novembre, l’istruttoria è a gennaio dell’anno successivo.

Incaricato
Ufficio elettorale

Tempi complessivi
L’iscrizione avviene entro la fine di gennaio, previo accertamento dei requisiti di legge.

documenti allegati
Domanda inserimento nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale

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Richiesta di inserimento Albo presidenti di seggio https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/richiesta-di-inserimento-albo-presidenti-di-seggio/ Wed, 23 May 2018 09:39:28 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1058 L’Albo dei Presidenti di seggio è tenuto dalla Corte d’Appello competente per territorio che attinge al suo interno per la nomina dei Presidenti dei seggi elettorali di sezione in occasione delle consultazioni elettorali.

La domanda di iscrizione in carta semplice deve essere indirizzata al Sindaco che a sua volta trasmette alla Corte d’Appello di competenza le proposte di iscrizione nell’albo dei cittadini che possono essere designati a ricoprire l’incarico di Presidente di seggio elettorale. Va presentata all’ufficio messi notificatori o direttamente all’ufficio elettorale. Può essere inviata anche a per posta o a mezzo fax.

Requisiti
Possono presentare domanda di iscrizione tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 70 anni in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. Non possono ricoprire l’incarico i dipendenti del Ministero dell’Interno, dei Trasporti, delle Telecomunicazioni, i medici provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Costi del procedimento
Non è previsto alcun costo.

Normativa di riferimento
Legge 21/03/1990, numero 53.

Termini per la presentazione
La richiesta di iscrizione nell’albo può essere presentata nel mese di ottobre di ciascun anno. Non deve essere ripetuta da coloro che risultino già iscritti.

Incaricato
Ufficiale elettorale

Tempi complessivi
L’iscrizione avviene all’atto in cui il Tribunale accerta che non vi sono condizioni ostative all’esercizio del presidente di seggio.
documenti allegati
Domanda inserimento nell’Albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di seggio elettorale

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Richiesta di inserimento Albo giudici popolari di primo e secondo grado https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/richiesta-di-inserimento-albo-giudici-popolari-di-primo-e-secondo-grado/ Wed, 23 May 2018 09:37:57 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1056 I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo, anche se la stessa avviene d’ufficio ogni biennio negli anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio.

L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati dalla commissione comunale (o ufficiale elettorale nei Comuni sotto i 15.000 abitanti), che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.

In base alla normativa, si formano due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.

Gli iscritti all’albo dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a €15,49, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.

Aggiornamento elenchi

  1. Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di assise di appello. L’iscrizione va fatta entro il 31 luglio.
  2. Entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali.
  3. Entro il 30 agosto, la commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
  4. Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’assise.
  5. Dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza.
  6. Entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni Comune, mediante affissione nell’albo pretorio e con pubblico manifesto.
  7. Entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’assise.
  8. Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’assise.

Requisiti
Per l’iscrizione all’Albo, occorre avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, avere età compresa tra i 30 e i 65 anni, essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise, essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello, possedere una buona condotta morale. Non possono chiedere l’iscrizione all’albo di giudice popolare i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Costi del procedimento
Non è previsto alcun costo.

Normativa di riferimento

  1. Decreto del Presidente della Repubblica numero 273, del 28 luglio 1989
  2. Legge numero 405 del 5 maggio 1952, ”Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”
  3. Legge numero 287 del 10 aprile 1951, ”Riordinamento dei giudici di assise”

Documenti da presentare
La domanda di iscrizione all’albo dei giudici popolari va compilata e consegnata all’ufficio protocollo del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d’identità, eccetera).

Incaricato
Ufficiale elettorale

Tempi complessivi
L’iscrizione avviene all’atto in cui il Tribunale accerta che non vi sono condizioni ostative all’esercizio del giudice popolare.

documenti allegati
Domanda d’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e d’Appello

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Iscrizione all’anagrafe tributaria (ottenimento del codice fiscale) https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/iscrizione-allanagrafe-tributaria-ottenimento-del-codice-fiscale/ Wed, 23 May 2018 09:35:03 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1053 L’attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, per i neonati, oltre che dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni e dai Consolati (per i residenti all’estero), ormai collegati al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Per i neonati la richiesta viene automaticamente inoltrata, al momento della dichiarazione di nascita, da parte dell’Ufficio Anagrafe all’Agenzia delle Entrate, il quale provvederà ad inviare direttamente a casa il tesserino recante il codice fiscale.

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Oggi, il codice fiscale è integrato anche nella tessera sanitaria e sostituisce il codice di iscrizione regionale al Servizio Sanitario Nazionale. L’unico valido, è quello rilasciato o convalidato in caso di allineamento con i Comuni, dall’Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del codice.

Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno. Per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.

Requisiti
Essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente del Comune.

Costi del procedimento
Non è previsto alcun costo.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 23 dicembre 1976 ”Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all’anagrafe tributaria”.

Documenti da presentare

  • documento di riconoscimento;
  • per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno;
  • per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.

Incaricato
Ufficiale di anagrafe

Tempi complessivi
La ricezione della tessera sanitaria, comprensiva nei dati del codice fiscale, avviene entro 60 giorni dalla nascita.

 

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Cambio di Residenza https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/cambio-di-residenza/ Wed, 23 May 2018 09:32:15 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1051 Con il cambio di residenza il cittadino chiede di essere iscritto nel registro della popolazione residente del Comune.

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe – negli orari di sportello (vedi sotto) – da un componente maggiorenne della famiglia e sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni. In caso di richiesta di iscrizione anagrafica presso una famiglia già residente nel Comune, da parte di persone che abbiano vincoli di parentela o vincoli affettivi con i componenti di tale famiglia, è necessaria una dichiarazione di un componente maggiorenne della stessa che acconsenta a tale inserimento (affinché il tutto non avvenga all’insaputa dell’intestatario della scheda o dei componenti maggiorenni della stessa).

La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dinanzi all’impiegato comunale al momento della richiesta di residenza del nuovo familiare, altrimenti allegando all’ istanza la fotocopia della carta d’identità di chi l’ha sottoscritta (in quest’ultimo caso la presenza del componente maggiorenne all’atto della presentazione della richiesta di residenza non è necessaria).

In caso di assenza di vincoli di parentela o affinità, chi coabita nello stesso appartamento con altre persone, dà luogo all’istituzione di distinte famiglie anagrafiche, a meno non venga espressa volontà di voler costituire un’ unica famiglia.

Non costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.

Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.

All’atto della richiesta di residenza allo Sportello anagrafico si compila un apposito modello ministeriale (contenente tutti i dati anagrafici delle persone che richiedono la residenza): tale modello deve essere sottoscritto dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni della famiglia anagrafica.

Entro due giorni lavorativi il trasferimento di residenza viene definito.

Il comune di provenienza, che viene immediatamente informato, provvede alla cancellazione entro cinque giorni lavorativi.

Il Comune ha l’obbligo di sottoporre la richiesta agli accertamenti di legge (da espletare entro 45 giorni); IN CASO DI ACCERTAMENTI NEGATIVI, l’Ufficio Anagrafe deve avviare il procedimento per il ripristino della situazione anagrafica precedente e segnalare il caso all’autorità di Pubblica Sicurezza, per l’eventuale denuncia dei dichiaranti – ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 – che può portare, oltre che alla perdita dei benefici acquisiti grazie alla dichiarazione, alle sanzioni penali previste dalle norme di legge per le false dichiarazioni.

L’ufficio anagrafe verifica la veridicità delle dichiarazioni rese circa la dimora abituale, tramite accertamento degli agenti di Polizia Locale. Se l’accertamento è positivo (in quel caso la famiglia abita di fatto all’indirizzo dichiarato), l’ Ufficio perfeziona la pratica di iscrizione anagrafica.

Contestualmente al cambio di residenza, il Comune avvia la procedura per la variazione di residenza anche sui documenti di circolazione del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni che richiedono la residenza. Entro sei mesi dalla definizione della pratica, l’Ufficio Centrale della Motorizzazione Civile invia a tutti i richiedenti, gratuitamente ed a mezzo posta, il tagliando autoadesivo relativo alla modifica del libretto di circolazione. Il tagliandi deve essere applicato sul documento a cura del richiedente.

E’ assolutamente necessario comunicare l’esatto indirizzo e numero civico in cui la famiglia dimora abitualmente.

Anche nel caso in cui il richiedente fosse extra-comunitario la richiesta di residenza deve essere presentata presso l’ufficio Anagrafe, come sino ad ora descritto. I cittadini stranieri, contestualmente alla richiesta, devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità (o la ricevuta rilasciata dalla Questura competente di avvenuta presentazione di richiesta di rinnovo dello stesso).

I cittadini extra-comunitari che richiedono la residenza in un Comune italiano hanno l’obbligo, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, di rinnovare all’Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune corredata da una copia del permesso rinnovato. Qualora tale rinnovo annuale non venisse effettuato, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno lo Sportello del Cittadino inviterà l’utente a provvedervi nei successivi 30 giorni.
Alla scadenza del trentesimo giorno, qualora non si fosse ancora adempiuto a quanto sopra, la persona verrà cancellata per irreperibilità dall’Anagrafe Comunale (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 223/1989, sostituito dall’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999).

La decorrenza della nuova residenza corrisponde alla data di richiesta. Tuttavia la certificazione anagrafica può essere ottenuta solo dopo la definizione della pratica.
Nel caso in cui la richiesta non venga accolta (mancanza del requisito della dimora abituale) viene inviata comunicazione scritta all’interessato che può presentare ricorso al Prefetto competente per territorio.

Il cambio di residenza non implica aggiornamenti e variazioni sulla carta di identità, che rimane valida fino alla scadenza. Successivamente al cambio di residenza il soggetto interessato riceverà dal Comune, in seguito alla prima revisione elettorale utile, la tessera elettorale. Da quel momento, in caso di consultazioni e/o referendum, il cittadino potrà esercitare il diritto di voto nel Comune.

Lo sportello anagrafico è aperto il dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Il lunedì e il martedì è aperto anche di pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Requisiti
I requisiti fondamentali per ottenere la residenza sono la dimora abituale, ovvero LA EFFETTIVA E ABITUALE PRESENZA DEL SOGGETTO ALL’INDIRIZZO DICHIARATO e la volontà di permanere nel territorio per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo.

Costi del procedimento
Il cambio di residenza non comporta nessuna spesa a carico del cittadino.

Normativa di riferimento

  • Legge 24/12/1954, numero 1228
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, numero 223
  • Decreto del Presidente della Repubblica 19/04/1994, numero 575
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16/09/1996, numero 610
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, numero 394
  • Documenti da presentare

Occorre esibire i seguenti documenti:

  • carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;
  • patente di guida (se posseduta);
  • targhe dei veicoli posseduti (auto, motocicli, ciclomotori, rimorchi ecc.). Non devono essere indicate le targhe degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o di noleggio con conducente. Per tali veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

Se cittadini extra-comunitari (oltre alla documentazione sopra descritta):

  • permesso di soggiorno in corso di validità (o ricevuta rilasciata dalla Questura competente di avvenuta presentazione di richiesta di rinnovo dello stesso) e passaporto;
  • documenti del Paese d’origine, tradotti in italiano, e legalizzati dalla Prefettura (es: atto di matrimonio, atto di nascita completo di tutte le generalità, dichiarazione Stato Civile rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata), in caso di inserimento/aggiornamento dei dati dello Stato Civile.

I documenti sopra elencati devono essere presentati per tutti i componenti della famiglia (se posseduti) che chiedono l’iscrizione anagrafica.

Incaricato
Ufficiale d’Anagrafe

Tempi complessivi
Al massimo 45 giorni per la definizione della pratica, salvo proroga di termini in caso di accertamenti negativi.

 

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Dichiarazione di cambio di residenza o abitazione per più componenti.

Dichiarazione di cambio di residenza o abitazione per un solo richiedente.

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Assegno di maternità https://www.comune.macomer.nu.it/comefareper/assegno-di-maternita/ Wed, 23 May 2018 09:23:55 +0000 http://www.comune.macomer.nu.it/?post_type=comefareper&p=1042 L’assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di € 288,75 per un totale di € 1.443,73 pagati in una unica soluzione dall’INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.

Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità, a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale.

Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d’età; se è straniero, non deve superare la maggiore età.

Occorre, inoltre, possedere determinati requisiti di reddito: l’indicatore della Situazione Economica (ISE) deve essere inferiore a un valore stabilito (per il 2006, per un nucleo familiare di tre persone, il reddito non deve essere superiore a € 30.099,59) .
Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell’ISE è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza.

Qualora le madri lavoratrici godano di un’indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad € 288,75 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità.

L’assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall’articolo 66 della Legge 448/98.

Requisiti
Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale.

Costi del procedimento
Non è previsto alcun costo; la domanda si presenta in carta semplice.

Normativa di riferimento
Legge 448/98.

Documenti da presentare
Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare:

  • i dati personali;
  • i codici fiscali;
  • le attività;
  • i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente;
  • la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente;
  • gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d’affitto pagato nell’anno precedente.Termini per la presentazione
    La richiesta deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d’ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione.

Incaricato
Ufficio Servizi sociali

Tempi complessivi
Trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

 

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